Cos'è
La trasparenza è accessibilità totale ai dati e ai documenti in possesso della pubblica amministrazione. Ha lo scopo di tutelare i diritti dei cittadini e di promuovere partecipazione e forme diffuse di controllo sulle attività delle istituzioni e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
A cosa serve
Il principio della trasparenza, inteso come accessibilità totale alle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato affermato con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con l'obiettivo di favorire il controllo diffuso da parte dei cittadini sull'operato delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Come si accede al servizio
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Servizio online
Luoghi in cui viene erogato il servizio
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indirizzo
via Francesco Carchidio, 5 - Faenza
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CAP
48018
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Orari
Orario ricevimento ufficio di segreteria e telefonate (0546/634239)
Ingresso Via Carchidio, 7
Dal martedi’ al sabato
Dalle ore 7,45 alle ore 8,30
Dalle ore 11,45 alle ore 13,15 -
Email
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PEC
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Telefono
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Cosa serve
Dispositivo dotato di browser e connessione a internet.
- Connessione a internet
- Tablet, smartphone oppure PC per la gestione via browser
Tempi e scadenze
La pubblicazione dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni avviene secondo il REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA (Decreto Trasparenza (d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33)
Articolo 7 _ Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione
1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente regolamento sono pubblicati, sul sito istituzionale dell’Autorità, tempestivamente e in ogni caso non oltre i tre mesi decorrenti dalla formazione dell’atto.
2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono mantenuti aggiornati con cadenza annuale.
3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per i periodi di tempo stabiliti dall’Autorità con apposita delibera, anche per categorie di dati e tenuto conto delle specifiche finalità di pubblicazione. Tali periodi decorrono, in ogni caso, dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di pubblicazione e, comunque, perdurano fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente o dalla delibera dell’Autorità di cui al presente comma.
4. Non sono oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente Regolamento le notizie, i dati, le informazioni e i documenti riservati e tutelati ai sensi delle leggi speciali, nonché i procedimenti ad essi relativi.
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